Attività sportiva compatibile con l’assenza per patologia psichica

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 50/2026, affronta il tema dello svolgimento di attività sportive durante la malattia, introducendo il criterio della “compatibilità terapeutica”. Il giudice ha chiarito che non ogni attività fisica è vietata: occorre valutare se sia coerente con la patologia e con le indicazioni mediche. 

In particolare, mentre per malattie fisiche lo sport può ostacolare la guarigione, nelle patologie psichiche può avere effetti benefici e risultare compatibile. Nel caso esaminato, l’attività sportiva era in linea con le prescrizioni terapeutiche, escludendo profili disciplinari. Ne consegue che la valutazione deve essere concreta e caso per caso, evitando automatismi.


Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Enrico Vella, pubblicato sul portale NT+Lavoro – Il Sole24Ore: https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/attivita-sportiva-compatibile-l-assenza-patologia-psichica-AIVeFiLB

 

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