L’aspettativa sindacale non deve essere autorizzata dall’azienda
La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 47/2026, interviene sul tema dell’aspettativa sindacale, chiarendone natura e limiti applicativi. Il caso riguarda il licenziamento di un dirigente sindacale per assenze ritenute ingiustificate.
La Corte ha stabilito che l’aspettativa sindacale è un diritto potestativo del lavoratore: può essere esercitata senza necessità di autorizzazione da parte del datore di lavoro. Inoltre, non è richiesta una particolare rappresentatività del sindacato, purché il lavoratore ricopra una carica e l’assenza sia legata ad attività sindacale.
L’onere della prova ricade sul datore, che deve dimostrare eventuali abusi. In assenza di tale prova, il licenziamento è illegittimo.
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Giuseppe Sacco, pubblicato sul portale NT+Lavoro – Il Sole24Ore:
https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/l-aspettativa-sindacale-non-deve-essere-autorizzata-dall-azienda-AIsHhrcB







