La committente può far fronte allo sciopero impiegando suoi dipendenti

Condividiamo l’articolo dell’Avv. Giuseppe Sacco, pubblicato su NT+ Lavoro – IlSole24Ore, che affronta il tema della legittimazione passiva nell’azione di repressione della condotta antisindacale ex articolo 28 dello Statuto.


Con la sentenza n. 155 del 2 settembre 2025, il Tribunale del Lavoro di Ferrara ha chiarito i limiti di applicabilità dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori in materia di condotta antisindacale nell’ambito dei rapporti di appalto.

Il giudice ha escluso la legittimazione passiva della società committente, precisando che l’azione di repressione della condotta antisindacale può essere promossa solo nei confronti del datore di lavoro diretto, salvo i casi di appalto non genuino o interposizione fittizia di manodopera.Nel caso di specie, la committente – che aveva sostituito i lavoratori scioperanti con proprio personale già in forza – non è stata ritenuta responsabile di “crumiraggio esterno”, poiché non aveva effettuato nuove assunzioni durante lo sciopero.
Parimenti, è stata esclusa la responsabilità dell’appaltatrice, non essendo tenuta a diffidare la committente da una temporanea riorganizzazione interna.

La decisione ribadisce la distinzione dei ruoli tra committente e appaltatore e i confini entro i quali può configurarsi una condotta antisindacale nelle relazioni industriali complesse.

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