La sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025 e le tutele aggiuntive in azienda

Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Mariapaola Rovetta Arici, pubblicato su Partner24Ore Network il 20 Giugno 2025


Ancora una volta la Corte Costituzionale, con la Sentenza del 22 maggio 2025 n. 68, è intervenuta al fine di colmare un vuoto normativo. In particolare, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un articolo della Legge n. 40/2004 riguardante la procreazione medicalmente assistita.

Ma facciamo un passo indietro.

La Legge n. 40/2004 si limita a disciplinare il ricorso alla procreazione medicalmente assistita in Italia, nulla prevedendo in merito alle sorti degli atti di nascita validamente formatisi all’estero per minori nati con tecniche di PMA vietate nel nostro Paese.

Le tecniche di PMA di cui si discute sono: 1) la cd. Fecondazione eterologa, tecnica che si ha quando la coppia eterosessuale o omosessuale ricorre ad un soggetto estraneo, cd. donatore, per ricevere il seme maschile o l’ovulo femminile, e la gravidanza viene portata a termine dalla donna che compone la coppia, se si tratta di eterosessuali, o da una delle due donne in caso di omosessuali, ragion per cui la coppia di uomini non può ricorrere all’eterologa; 2) la tecnica della cd. Maternità surrogate o gestazione per altri, attraverso la quale la gravidanza viene portata a termine su incarico di una coppia, eterosessuale o omosessuale, da una donna estranea, con l’obbligo di consegna – all’esito – del bambino, rinunciando, altresì, a tutti i diritti sul bambino stesso.

Mentre la fecondazione eterologa, dal 2014, è stata resa legittima per le coppie eterosessuali dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 162, ed è rimasta vietata solo per le coppie omosessuali, la maternità surrogata rimane a tutt’oggi vietata sia per le coppie omosessuali che eterosessuali, nonostante spesso vengano erroneamente indicati quali destinatari del divieto le sole coppie omogenitoriali. Ma ciò dipende solo dal fatto che, in caso di omosessuali, è più agevole l’accertamento dell’elusione del divieto da parte dell’Ufficiale di Stato Civile incaricato della trascrizione di un certificato di nascita estero.

Dunque, cosa accade nel momento in cui una coppia di omosessuali rientra in Italia dopo essere ricorsa alla PMA all’estero? Di fatto, ciò che accade, al rientro in Italia dei genitori, è il riconoscimento legale del solo genitore che ha un legame biologico con il bambino. La questione resta aperta per il genitore cd. “intenzionale”, figura questa che è stata enucleata dalla Corte Costituzionale, la prima volta nel 2019, per giungere a riconoscere e tutelare la posizione del genitore, partner di una coppia omosessuale, che abbia condiviso il progetto genitoriale con l’altro partner, pur senza fornire il proprio apporto genetico alla procreazione.

Ma la situazione, in assenza di una normativa, è rimasta confusa, tanto che era stato lo stesso Presidente della Consulta, durante la Relazione annuale, ad aver invitato il Parlamento ad apportare leggi per il riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali, sottolineando come il silenzio abbia portato ad una serie di decisioni contraddittorie e disordinate di Tribunali e Sindaci.

Ora, la Corte Costituzionale, sempre in un caso di una coppia di donne, ha stabilito che è illegittimo non prevedere che la madre “intenzionale” possa riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da PMA eseguita legittimamente all’estero.

Le argomentazioni alla base della decisione sono rivolte al dovere di non discriminare i minori ed al loro diritto all’identità, a prescindere dalla posizione ed all’orientamento dei genitori e questo significa anche dare ai figli la possibilità di poter ricevere le cure di entrambi i propri genitori al pari dei figli delle coppie eterosessuali.

Ed è per questo che l’argomento rappresenta un grande passo in avanti ed ha una notevole importanza anche sotto l’aspetto giuslavoristico.

Infatti, la giurisprudenza si era già espressa riconoscendo ad una lavoratrice madre c.d. “intenzionale”, partner di una coppia formata da due donne unite civilmente, il diritto di poter usufruire dei permessi di cui al D. Lgs. N. 151 del 2001 – Testo Unico sulla maternità e paternità – che gli erano stati negati dal datore di lavoro proprio a causa dell’assenza di una norma in tal senso.

Con il recente intervento della Corte Costituzionale, se ancora una volta il Legislatore non interverrà, è evidente che saranno le aziende che dovranno impegnarsi al fine di estendere, nell’ambito dei programmi di welfare, tutele aggiuntive a tutela della genitorialità anche alle famiglie composte da genitori dello stesso sesso.

Fonte: Partner24Ore Network

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